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[1]Ristagni d'acqua.
[2]La Societa' dovra' rimuovere a proprie spese tutti i ristagni di acqua che, in dipendenza della costruzione della ferrovia, potessero formarsi, a danno della pubblica salute nelle campagne adiacenti o vicine alla strada ferrata.
[3]Quando la Societa', a seguito d'ordine della competente autorita' governativa, non operasse la remozione dei ristagni, l'autorita' stessa potra' provvedere d'ufficio, a maggiori spese della Societa', col metodo dell'articolo 378 della legge sui lavori pubblici per la riscossione di dette spese.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
