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[1]Piantagioni e seminagioni.
[2]Il Governo potra' ordinare alla Societa' di far piantagioni di acacia, salci o viticci, o di seminare erba medica od altre graminacee sulle scarpate delle trincee o dei rilevati, dovunque cio' si renda necessario per garantire la ferrovia dalle acque o dalle frane.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
