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[1]Corpo stradale.
[2]Il corpo stradale e le opere d'arte d'ogni genere saranno per un solo binario di ruotaie, salvo i raddoppiamenti di binario necessari per la sicurezza e la regolarita' dello esercizio. Nei raddoppiamenti la distanza fra i binari non sara' minore di due metri.
[3]La massicciata potra' essere disposta o libera od incassata fra banchine, a seconda delle varie circostanze di localita'.
[4]Nel primo caso la larghezza del corpo stradale sul quale verra' posata la massicciata non potra' essere minore di metri cinque e centimetri cinquanta, nel secondo caso la strada al livello delle ruotaie dovra' presentare una larghezza di non meno di quattro metri comprese le banchine.
[5]La larghezza della strada, fra le facce interne dei parapetti sui ponti e sui viadotti, non potra' mai essere minore di metri quattro e centimetri cinquanta.
[6]Nelle trincee la larghezza sul fondo sara' tale che oltre al corpo stradale stabilito come sopra, si abbia sito sufficiente per fare da ambo i lati un fosso di scolo di dimensioni proporzionate alla massa d'acqua che vi puo' essere raccolta.
[7]Le scarpate dei rilevati sia del corpo stradale, sia di qualsivoglia altra sua dipendenza ed accessorio, non potranno avere una inclinazione minore di uno e mezzo di base per uno di altezza.
[8]Potra' darsi a dette scarpate una inclinazione minore, quando i rilevati siano formati con detriti di materie rocciose, purche' le scarpate medesime siano sostenute con muri di pietra in calce od anche a secco.
[9]Le scarpate degli sterri dovranno avere l'inclinazione voluta dalla natura dei terreni, e nella roccia di natura compatta e resistente le scarpate si potranno sopprimere o ridurre l'inclinazione alla sola misura richiesta dalla conformazione geologica della roccia stessa.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
