Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Telegrammi del Governo e dei privati.

[2]Dietro richiesta del Governo la Societa' sara' obbligata di assumere lungo le proprie ferrovie anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sara' fatto a norma dei regolamenti approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici e delle istruzioni della Direzione Generale dei telegrafi dello Stato.

[3]In compenso del suddetto servizio la Societa' riterra' per se' il cinquanta per cento delle tasse interne riscosse per la trasmissione dei telegrammi privati, versando ogni rimanente nelle casse dello Stato.

Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3910~art29 · fonte del testo

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