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[1]Manutenzione delle linee telegrafiche.
[2]Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio delle strade ferrate saranno sorvegliate e mantenute dalla Societa'.
[3]La sorveglianza e la manutenzione delle linee che abbiano anche fili per servizio governativo saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, e la Societa' corrispondera' all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo, ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Societa'.
[4]Gli agenti delle ferrovie concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche, e sara' obbligo dei medesimi di denunziare immediatamente alla prossima stazione telegrafica, od alla piu' vicina autorita' competente, i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.
[5]Il personale ed il materiale destinato alla manutenzione delle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo le strade ferrate.
[6]La Societa' dovra' fornire gratuitamente i locali e le aree necessarie pel materiale di manutenzione delle linee telegrafiche.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
