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[1]Servizio di posta.
[2]Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo sara' fatto gratuitamente dalla Societa' alle condizioni seguenti:
[3]1° Nei treni diretti, omnibus e misti che saranno designati dal Governo, la Societa' dovra' riservare un compartimento speciale pei bisogni del servizio postale, e per contenere anche gli agenti incaricati di questo servizio;
[4]2° Se il volume delle corrispondenze e degli oggetti di cui sopra, o le circostanze del servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali, o se l'Amministrazione delle poste volesse stabilire degli uffici postali ambulanti, la Societa' sara' obbligata di fare il trasporto con qualsivoglia treno, anche di detti veicoli, in cui prenderanno posto gli agenti postali in quel numero che sara' stabilito dall'Amministrazione delle poste.
[5]Le vetture postali da eseguirsi secondo i modelli stabiliti dalla Amministrazione delle poste, potranno essere costrutte e dovranno essere sempre mantenute e riparate dalla Societa', mediante il rimborso delle spese da liquidarsi;
[6]3° L'Amministrazione delle poste non potra' pretendere alcun cambiamento ne' negli orari, ne' nelle corse e nelle fermate dei convogli;
[7]4° Quando vi siano treni speciali in partenza, l'Amministrazione delle poste potra' valersene pel trasporto dei dispacci postali e del corriere, o degli uffici postali ambulanti;
[8]5° Se l'Amministrazione delle poste domandera' essa un treno speciale, la Societa' dovra' prestarsi alla richiesta se non osteranno ragioni del servizio ferroviario.
[9]Per ogni treno speciale composto di non piu' di dieci veicoli, l'Amministrazione delle poste dovra' corrispondere alla Societa' lire due per ogni chilometro utile percorso; e per ogni veicolo, al di la' dei dieci, centesimi venti per ogni chilometro utile percorso.
[10]Purche' il servizio postale non ne sia pregiudicato, la Societa' avra' diritto di aggiungere ai treni speciali vetture per viaggiatori di ogni classe e vagoni per merci a grande velocita', e di riscuotere per suo conto il relativo importare dei trasporti;
[11]6° Il peso delle vetture pel servizio delle poste non potra' col carico eccedere ottomila chilogrammi;
[12]7° Quando occorra, la Societa' dovra' trasportare gratuitamente con treni ordinari le vetture del corriere postale montate sopra trucks forniti dalla Societa' medesima;
[13]8° Nelle stazioni ove sara' permesso dalle esigenze del servizio della strada ferrata, la Societa' dovra' fornire gratuitamente un locale per ufficio postale e per deposito delle valigie;
[14]9. L'Amministrazione delle poste potra' richiedere che in quei treni, in cui non siano ufficiali postali, i capi-convogli ricevano essi i pacchi di lettere e i dispacci per consegnarli ai capi stazione, i quali ne faranno per parte loro consegna a quegli agenti o delegati dell'Amministrazione delle poste, che saranno incaricati di venirli a ricevere nelle stazioni medesime.
[15]Le norme che dovranno regolare questo servizio saranno stabilite di comune accordo fra l'Amministrazione delle poste e la Societa';
[16]10. L'Amministrazione delle poste potra' stabilire a sue spese gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, a condizione pero' che questi stanti ed apparecchi per la loro natura e disposizione non siano ne' di pericolo, ne' d'impedimento alcuno alla circolazione dei convogli, ne' al servizio delle stazioni.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
