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[1]Tariffe pei trasporti.
[2]Per gli effetti dell'articolo 272 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici vengono adottate pei trasporti sulle ferrovie costruite e da costruirsi dalla Societa' la tariffa generale (allegato A) e la tariffa speciale (allegato B) annesse al capitolato 30 giugno 1864, relativo alle ferrovie dell'Alta Italia, approvato colla legge 14 maggio 1865, n. 2279.
[3]Dovranno essere sottoposte all'approvazione del Governo le tariffe generali e speciali che, entro i limiti stabiliti dalle tariffe di cui sopra, la Societa' intendera' di attuare.
[4]I prezzi dei trasporti ed i diritti per spese accessorie come sopra attuati, dietro approvazione del Governo, non potranno essere variati ne' in piu' ne' in meno, senza il consenso del Governo medesimo.
[5]Ove il Governo lo riconosca opportuno potra' ordinare una quarta classe pei viaggiatori.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
