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[1]Spese di sorveglianza.
[2]In corrispettivo delle spese del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie, dalla data della legge che approvera' la convenzione ed il presente capitolato, sino al termine della concessione, la Societa' paghera' annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire sessanta per ogni chilometro delle strade ferrate da essa costruite o da costruirsi.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
