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[1]Studi particolareggiati.
[2]Per ognuna delle suindicate linee la Societa' dovra' presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici gli studi particolareggiati in doppio esemplare che comprenderanno:
[3]1° La planimetria generale della strada in scala non minore di 1 a 2000;
[4]2° Il profilo longitudinale nella stessa scala della planimetria per le lunghezze, ed in quella di 1 a 200 per le altezze;
[5]3° I profili trasversali nel numero necessario perche' diano una idea esatta della configurazione del terreno, e le sezioni normali della via, tanto pei rilevati che per gli sterri;
[6]4° I tipi speciali in scala non minore di 1 a 100 delle opere di arte, quali sarebbero i viadotti ed i ponti di luce non minore di 10 metri;
[7]5° I tipi delle stazioni, degli scali per le merci e degli edifici speciali in scala non minore di 1 a 500.
[8]Per le opere d'arte secondarie, cioe': ponti di luce minore di 10 metri, piccoli sifoni, traversate a livello, case cantoniere, caselli di guardia, ecc., saranno presentati moduli normali secondo le varie grandezze.
[9]I preaccennati disegni saranno accompagnati da quadri numerici contenenti tutte le indicazioni relative alla lunghezza dei tratti rettilinei e curvilinei, agli angoli ed alle lunghezze delle tangenti, ai raggi delle curve, ed all'inclinazione delle livellette rispetto alle orizzontali.
[10]Faranno seguito a questi documenti la stima del lavoro e la relazione, la quale dovra' contenere le opportune spiegazioni e giustificazioni intorno alle disposizioni planimetriche ed altimetriche proposte nel progetto, nonche' all'ampiezza delle luci assegnate ai ponti.
[11]Tutti i disegni ed i documenti scritti dovranno essere bollati all'ufficio di registro e bollo.
[12]Una delle copie del progetto verra' restituita alla Societa' col visto del Ministero dei Lavori Pubblici. L'altra copia restera' negli archivi del Ministero medesimo.
[13]Il Ministero s'impegna di partecipare alla Societa' le proprie risoluzioni sugli studi particolareggiati dei tronchi di linea dall'attuale stazione di Ozieri alla stazione definitiva di Ozieri da una parte, ed a Giave dall'altra, entro due mesi dalla data della rispettiva presentazione degli studi medesimi.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
