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[1]Franchigia doganale.
[2]E' concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento delle ferrovie da costruirsi, nonche' delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista necessaria alla costruzione ed all'esercizio delle strade, nelle qualita' e quantita' indicate nella tabella annessa al presente capitolato, nel caso pero' che gli oggetti non si possano trovare nello Stato ad eguali condizioni di bonta' e di prezzo.
[3]La Societa' dovra' assoggettarsi a tutte le cautele che a tal riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
