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[1]Conservazione dei monumenti.
[2]I monumenti che venissero scoperti nell'esecuzione dei lavori non saranno menomamente danneggiati. La Societa' dovra' darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvedera' sollecitamente perche' siano trasportati.
[3]Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e di tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
