Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Case cantoniere.
[2]Le case cantoniere sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tale numero e cosi' collocate, che la distanza fra due successive non ecceda mai i metri millequattrocento.
[3]Dove per la regolarita' e sicurezza dello esercizio si ritenga necessario, saranno inoltre costruite delle garrette di guardia secondo il tipo da approvarsi dal Ministero.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
