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[1]Pendenze.
[2]Il limite massimo delle pendenze sara' il venticinque per mille, e questo limite non potra' essere raggiunto che in quei tratti dove per le naturali condizioni dei luoghi non si potesse, senza troppo gravi spese o grandi difficolta' di costruzione, farne a meno.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
