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[1]Curve.
[2]Nel tracciato planimetrico delle ferrovie le curve non avranno, nella loro generalita', raggio minore di quattrocento metri.
[3]In quei tratti pero' in cui la pendenza non ecceda il cinque per mille, sara' ammesso il raggio di metri trecentocinquanta, ed anche di soli metri trecento nel caso che, senza troppo grave difficolta', non si possa prescindere dall'adottare tali raggi.
[4]Gli intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario non saranno mai minori di sessanta metri.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
