Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ruotaie.
[2]Le ruotaie per l'armamento saranno di ferro battuto di buona qualita', e del peso di non meno di trentatre' chilogrammi per metro corrente. Sara' tollerata una deficienza di peso che non superi il tre per cento, limitatamente pero' al decimo della provvista totale.
[3]La lunghezza di ciascuna ruotaia non sara' minore di metri cinque e centimetri quaranta.
[4]Le ruotaie saranno fissate sulle traversine col mezzo di un sufficiente numero di chiodi a testa ripiegata e di buona qualita', e saranno riunite fra loro con stecche di ferro (eclisses) inchiavardate.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
