Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sui fondi gia' inscritti al capitolo n. 31 «Carabinieri reali (Assegni fissi)» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913, e' autorizzata la spesa di L. 16.500 occorrente per la sopraelevazione del fabbricato della scuola allievi ufficiali carabinieri reali in Roma.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
[3]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 23 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
