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[1]In aggiunta alle somme autorizzate dalle leggi 5 luglio 1908, n. 361 e 30 giugno 1909, n. 404, e' approvata la maggiore assegnazione straordinaria di L. 60.000.000, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per L. 6.000.000 in ciascuno degli esercizi 1912-913 e 1913-914 e per L. 12.000.000 in ciascuno degli esercizi 1914-915 al 1917-918.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato ad erogare la predetta somma di L. 60.000.000 con facolta' di determinare le assegnazioni dei vari capitoli in modo da non eccedere coi relativi aggruppamenti i limiti appresso indicati:
[3]1. Armi portatili, mitragliatrici e relative munizioni, accessori, buffetterie e trasporti relativi..................... L. 6.000.000 2. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi....... » 4.000.000 3. Artiglieria di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri, parco d'assedio, materiali, provviste e relativi trasporti per le dette artiglierie................ » 15.000.000 4. Lavori, provviste o mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere; strade ferrate ed opere militari............ » 18.000.000 5. Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze di armi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti.................... » 5.000.000 6. Acquisto di quadrupedi per la cavalleria, le artiglierie e le mitragliatrici......... » 5.000.000 7. Somma a calcolo a disposizione......... » 7.000.000 ------------- L. 60.000.000 -------------
[4]La ripartizione fra i capitoli dello stato di previsione della guerra, delle maggiori assegnazioni autorizzate col presente articolo, verra' fatta con decreto del ministro del tesoro per quanto riguarda l'esercizio 1912-913 e con le annuali leggi di bilancio per gli esercizi 1913-914 e seguenti fino al 1917-918.
Testo in vigore dal 10 luglio 1912 al 4 agosto 1914
