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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 5000 sull'assegnazione del capitolo n. 45 «Spese di personale addetto alla escavazione ordinaria dei porti» dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91 e la diminuzione di stanziamento per eguale somma sul capitolo n. 46: «Personale subalterno pel servizio dei porti» di detto stato di previsione.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 luglio 1891.
[10]UMBERTO.
[11]L. Luzzatti. Branca.
[12]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 10 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
