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Se nel periodo fissato all'articolo 32 e dopo una formale ingiunzione, i concessionari non avessero dato esecuzione alle contratte obbligazioni senza aver fatto constare d'impedimenti di forza maggiore, ed ottenuta una proroga per l'adempimento delle medesime, s'intenderanno di pien diritto decaduti dalla concessione, senza che occorra alcuna costituzione in mora.
Testo in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009
