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[1]E' concessa l'introduzione dall'estero in franchigia di dogana di tutti i rails, cuscinetti, stecchetti, cangiamenti di via ed altri meccanismi del materiale fisso necessario all' armamento della strada, nonche' delle macchine locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista per l' esercizio della strada.
[2]Dovranno i concessionari assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero prescritte dal Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009
