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I concessionari prima dell'apertura al pubblico, sia dell'intera linea che di un tronco di essa, dovranno aver provveduto ed aver esistente sul luogo ogni specie di materiale mobile necessario per un completo servizio della strada, e cosi' di locomotive, vagoni per viaggiatori, per bagagli, vagoni o carri per merci scoperti e coperti, carrimatti o trucchi pel trasporto delle vetture ordinarie, vagoni appositi pel trasporto dei cavalli ed altro bestiame grosso e minuto.
Testo in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009
