Art. 2 (Approvazione)
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[1]I Comuni, le Provincie ed i Corpi morali sono autorizzati ad assumere, salva l'approvazione a termini delle vigenti leggi, quel numero di azioni e di obbligazioni che trovassero opportuno al fine di agevolare l'esecuzione della concessione di cui si tratta, contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette e vincolando i loro bilanci per piu' di tre anni in avvenire per il servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta speciale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 11 agosto 1863.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. II Guardasigilli G. Pisanelli.
[6]L. F. Menabrea.
[7]------ (V. la Convenzione negli Atti del Senato del Regno, num. 69 e 70, pag. 245, 246, 247; ed il Capitolato negli Atti della camera dei Deputati, num. 152, 153, e 154, pag. 573 a 580).
Testo in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009
