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[1]Nel decreto di approvazione dei singoli progetti esecutivi, il Ministero dei lavori pubblici determinera' l'importo dei contributi nel modo e nella misura prevista dalle leggi vigenti, e stabilira' i termini per il compimento dei lavori, determinando i casi di decadenza della concessione delle opere.
[2]Lo Stato corrispondera' al concessionario, oltre al proprio contributo, anche quello a carico della Provincia e dei proprietari interessati, salvo rivalsa nei modi di legge.
[3]La quota a carico dei proprietari sara' aumentata del contributo supplementare previsto dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, nella misura che resta fin d'ora determinata nel 10 per cento, senza che occorra alcun accertamento della plusvalenza prodotta dalla bonifica.
[4]La somma cosi' dovuta sara' pagata in 30 annualita' anticipate, comprensive di capitale ed interesse, a' termini delle disposizioni vigenti, con decorrenza dai collaudi parziali e generali delle opere.
[5]Il Ministero dei lavori pubblici potra' imporre il rinvio dell'esecuzione dei lavori e la limitazione del loro sviluppo quando sia richiesto dalla necessita' di contenere la spesa a carico dello Stato nei limiti delle autorizzazioni e degli stanziamenti di bilancio.
[6]Nessun indennizzo potra' essere preteso dal concessionario per danni dipendenti dall'esercizio di tale facolta'.
Testo in vigore dal 16 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
