Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per la formazione della salina nella parte mediana dello stagno di Santa Gilla nei limiti risultanti dal piano da presentarsi a termini del successivo art. 8, si concede l'uso dello specchio acqueo dello stagno e di ogni altra proprieta' demaniale esistente entro la zona indicata, a partire dalla approvazione di detto piano generale e per un periodo di anni novanta dal giorno in cui sara' constatata l'efficienza dell'impianto industriale a sensi dell'art. 4.
Testo in vigore dal 16 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
