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Il concessionario non potra' vantare alcun diritto per la creazione a suo favore di monopoli di vendita in Sardegna, ne' avra' ragione alcuna di indennizzo, se il monopolio dei sali manterra' il prezzo di vendita del sale alla popolazione ed alle tonnare quale e' attualmente o comunque lo modifichera'.
Testo in vigore dal 16 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
