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[1]Al termine dell'utenza di cui all'art. 1 e nel caso di rinunzia o decadenza della concessione d'uso dello stagno, questo tornera' nell'immediato possesso dello Stato, il quale acquistera', senza obbligo di corrispettivo, la proprieta' degli edifici, macchinari, ed in generale, di quanto concerne la salina e il connesso impianto industriale, il tutto in istato di regolare funzionamento.
[2]Il Ministero delle finanze, di concerto con quelli dell'industria e commercio e dei lavori pubblici, potra' nell'ultimo decennio di durata dell'utenza, ordinare, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio, ai termini dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, la manutenzione delle opere che sia ritenuta necessaria al loro regolare funzionamento.
Testo in vigore dal 16 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
