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[1]Le opere tutte relative all'esecuzione della bonifica ed alla costruzione degli impianti industriali e quelle conseguenti ed accessorie per l'esercizio degli impianti medesimi, sono dichiarate di pubblica utilita' e le indennita' per le occorrenti espropriazioni saranno determinate a norma dell'art. 58 del testo unico 10 novembre 1904, n. 844.
[2]Le opere stesse sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 26 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.
Testo in vigore dal 16 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
