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[1]Al ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie fondamentali assegnati alle varie facolta' e scuole delle RR. Universita' di cui alla tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono aggiunti i dieci posti di professore ordinario e i quattro posti di professore straordinario della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, di cui alla tabella B dello stesso testo unico;

[2]I professori ordinari e straordinari dell'Accademia stessa, ora in ufficio, entreranno nel rispettivo ruolo con l'anzianita' della propria nomina all'urto o all'altro grado.

[3]Rimangono impregiudicati i diritti alla promozione ad ordinario dei professori straordinari stabili, in favore dei quali, all'attuazione della presente legge, il Consiglio superiore di pubblica istruzione avesse gia' espresso il voto per l'inizio degli atti relativi.

Testo in vigore dal 28 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-05;768~art1 · fonte del testo

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