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[1]La precedenza nella concessione dell'assegno stabilita nell'articolo 11 del testo unico approvato col Reale decreto 9 giugno 1898, n. 274, sara' regolata ogni anno in relazione alle domande prodotte non oltre la fine del dicembre dell'esercizio del bilancio in corso.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1898.
[4]UMBERTO.
[5]Vacchelli. A. Di San Marzano.
[6]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1898 al 16 dicembre 2009
