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[1]Ai predetti insegnanti di ruolo sono applicabili le disposizioni della legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi e quelle del testo unico 22 novembre 1908 delle leggi sullo stato degli impiegati civili.
[2]Per gli insegnanti che dal Consiglio di amministrazione della massa del corpo della R. guardia di finanza siano stati nominati ordinari, sono rispettati e confermati i diritti stabiliti nell'atto di nomina. Il tempo utile per aumento quinquennale, di cui all'art. 3, decorre per essi dal giorno della loro nomina ad ordinari.
[3]Il ministro delle finanze ha facolta' di derogare dalla norma del concorso, per la nomina ad insegnante straordinario od ordinario, per gl'insegnanti di scuole medie, gia' incaricati, nella scuola, dell'insegnamento di quelle discipline, per le quali, all'attuazione della presente legge, fosse vacante la cattedra di ruolo.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
