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[1]Agli insegnanti straordinari ed ordinari sono assegnati gli stipendi indicati dall'annessa tabella A.
[2]Ogni insegnante avra' diritto di conseguire successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario, quatto aumenti quinquennali, ciascuno di L. 500, e due aumenti sessennali, entrambi pari a un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti quattro aumenti fissi.
[3]Gli aumenti quinquennali potranno essere dati anticipatamente per merito distinto a insegnanti ordinari, che si trovino ancora a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale del quinquennio.
[4]Anche per gli insegnanti, che avranno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza dal quinquennio o del sessennio successivo decorrera' dalla data dell'aumento medesimo.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
