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[1]La nomina ad una cattedra sara' fatta, di regola, per effetto di pubblico concorso.

[2]Tuttavia il ministro potra' servirsi delle terne di concorsi speciali celebrati da non piu' di un anno per altre scuole Regie, superiori o medie di secondo grado.

[3]I vincitori saranno assunti in servizio col grado di straordinari, nel quale resteranno a titolo di prova, non meno di un triennio.

[4]Saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinario, gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi per anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi), abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

[5]Quando i risultati del periodo di prova non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, lo straordinario e' dispensato dal servizio.

[6]La nomina del professore straordinario potra' essere revocata, anche prima che termini il periodo di esperimento, qualora il risultato delle ispezioni ordinate dal ministro consigli tale provvedimento.

[7]Il tempo del servizio prestato come straordinario e' in ogni caso valutato agli effetti della pensione.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-29;894~art2 · fonte del testo

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