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[1]Per provvedere all'insegnamento nella scuola istituita per gli allievi ufficiali della R. guardia di finanza ai termini degli articoli 4, 6 e 42 della legge 19 luglio 1906, n. 367, modificata ai termini della legge 12 luglio 1908, n. 427, sono costituite cattedre di ruolo per le seguenti materie:

[2]una per le lettere italiane;

[3]una per la matematica, fisica e chimica.

[4]Per le altre materie, da determinarsi nel regolamento, il ministro delle finanze provvedera', affidandole, per incarico da rinnovarsi anno per anno, a ufficiali della Regia guardia di finanza e del Regio esercito, o a funzionari dell'Amministrazione finanziaria, o agli insegnanti di ruolo, o ad insegnanti di scuole governative medie o superiori.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-29;894~art1 · fonte del testo

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