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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvato lo stanziamento di lire 9,326.66 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1891-92, ad un nuovo capitolo con la denominazione: «Saldo delle contabilita' relative al capitolo n. 43: Fitto di locali (Demanio)», dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 7 aprile 1892.
[10]UMBERTO.
[11]L. LUZZATTI.
[12]Visto, Il Guardasigilli: B. CHIMIRRI.
Testo in vigore dal 12 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
