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[1]Saranno poste a carico dei fondi autorizzati nella prima e nella seconda parte del precedente art. 1, anche le maggiori spese per le cause specificate negli articoli 1 della legge 28 marzo 1912, n. 232 e 4 della legge 26 giugno 1913, n. 772, che dovessero verificarsi per alcuni capitoli di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-914.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 aprile 1914.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]RUBINI.
[6]Visto, Il guardasigilli: DARI.
Testo in vigore dal 17 aprile 1914 al 16 dicembre 2009
