Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le Casse di risparmio, le quali sono obbligate a contribuire nelle spese di mantenimento e di assetto edilizio degli Istituti di istruzione superiore contemplati in questa legge, sono autorizzate a prelevare le somme all'uopo occorrenti dagli utili netti di ciascun esercizio annuale, disponibili a tenore dei loro statuti, fino all'estinzione dell'impegno assunto.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
