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La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a fare, per gli scopi di cui alla convenzione 3 maggio 1913 allegata alla presente legge, al comune di Milano un mutuo di L. 3.500.000 ed alla provincia di Milano un mutuo di L. 468.000 entrambi da estinguersi in 50 annualita' comprensive dell'ammortamento e dell'interesse del 4 per cento.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
