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Tutti gli atti e contratti, compresi quelli relativi a trapassi di proprieta' da farsi, dagli enti interessati in esecuzione delle convenzioni allegate a questa legge sono considerati, per quanto concerne le tasse di registro e di bollo, alla stregua degli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e come fatti nell'interesse dello Stato stesso.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
