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A partire dal 1° gennaio 1914 gli annui contributi degli enti locali di cui alle lettere b, c, d, e, dell'articolo precedente, saranno stanziati ogni anno nella misura suddetta nei bilanci dei rispettivi enti, e saranno versati nelle casse dello Stato a rate semestrali nel gennaio e luglio di ogni anno.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
