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Gli atti ed i contratti di qualunque natura, da stipularsi per forniture, lavori, acquisti o trapassi di proprieta', come conseguenza ed in applicazione della presente convenzione, saranno considerati, rispetto alle leggi di bollo e di registro, come fatti nel solo interesse dello Stato.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
