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Ove ulteriori concorsi annui permanenti per parte degli enti locali di cui all'art. 5 o di altri enti della citta' e provincia di Pisa o delle citta' e provincie limitrofe o di privati, rendessero possibile la istituzione nella scuola di altre sezioni d'ingegneria, tali sezioni, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, potranno essere istituite per decreto reale.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
