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[1]Per il conferimento delle cattedre a professori ordinari e straordinari saranno seguite le norme delle leggi e dei regolamenti per la istruzione superiore.
[2]Dopo l'avvenuta approvazione per legge della presente Convenzione, il Ministero della pubblica istruzione, avute le proposte del Consiglio direttivo speciale di cui all'art. 14, provvedera' gradatamente all'apertura dei concorsi che saranno necessari per la nomina del personale insegnante, e procedera' altresi' alla nomina di quel personale, insegnante o no, pel quale, secondo le disposizioni di legge, non saranno necessari i concorsi.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
