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[1]Il Regio Governo provvedera' al mantenimento completo della Scuola restando quindi a suo carico tutte le spese per il personale e per il materiale, compresi gli aumenti quinquennali e sessennali e l'onere delle pensioni.

[2]Lo Stato riscuotera' le tasse scolastiche all'infuori delle tasse e soprattasse di esame; pero' il maggior provento di queste tasse, che si avesse al disopra delle L. 10,000 di cui alla lettera g, dell'art. 5, andra' ad esclusivo vantaggio della Scuola, la quale, con l'approvazione del Ministero e su proposta del Consiglio direttivo, ne disporra' per avvantaggiarne le sue condizioni sia per la dotazione della Scuola, sia per dare speciali insegnamenti, sia per spese di personale assistente, tecnico e subalterno.

[3]Quelle fra queste somme che non saranno spese nell'anno nel quale verranno prodotte rimarranno a disposizione della Scuola e andranno aggiunte a quelle degli anni successivi.

Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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