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[1]I corsi e il funzionamento della Facolta' e scuole saranno regolati in conformita' piena di quelli delle Regie Universita'.
[2]Il Consiglio potra' tuttavia istituire, colle forme indicate nell'art. 5, nuovi insegnamenti complementari pratici e di perfezionamento da impartirsi secondo regolamenti approvati dalle Facolta' e scuole e sempre nell'ambito delle dette Facolta' e scuole.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
