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[1]La presente convenzione avra' effetto dal 1° luglio 1913, ma non sara' valida che dopo che sia stata approvata per legge e sara' rivedibile per legge ogni 10 anni, per la parte finanziaria, allo scopo di stabilire gli eventuali aumenti di spesa che si rendessero necessari, ferma restando la proporzione dei contributi fra gli enti.
[2]Per quanto riguarda il dono della Cassa di risparmi e depositi di Firenze, indicato all'articolo 19, e' riservata la sanzione sovrana alla deliberazione dell'assemblea generale di quell'Istituto in data 12 maggio 1913.
[3]Roma, 21 maggio 1913.
[4]Il ministro del tesoro
[5]Francesco Tedesco.
[6]Il ministro della pubblica istruzione.
[7]Luigi Credaro.
[8]Filippo Corsini, sindaco di Firenze - Avv. Alessandro Malenchini, presidente della Deputazione provinciale di Firense - Pietro Formichini, direttore supplente della Cassa di risparmio di Firenze - Filippo Torrigiani, teste - Avv. Giuseppe Biraghi, id.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
