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[1]L'annua spesa del mantenimento tanto del materiale quanto del personale dell'istituto e' fissata in una somma non minore di lire 820,000

[2]A questa spesa concorrera' lo Stato per lire 520,000 l'anno e la restante somma necessaria a raggiungere la complessiva dotazione dell'Istituto verra' fornita per lire 200,000 dal comune e per lire 100,000 dalla provincia di Firenze.

Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 5 dicembre 1924

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Richiamate nel testo

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