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[1]Il Consiglio direttivo dell'Istituto a mezzo di tre suoi delegati, in unione al sindaco di Firenze o di un suo delegato, all'ingegnere capo del Genio civile e all'intendente di finanza, entro i limiti di spesi stabiliti dall'art. 19, provvedera' alle espropriazioni, ai progetti definitivi e alla esecuzione dei lavori, alla emissione degli ordini pel ritiro delle somme della Cassa di risparmio con le modalita' da concordarsi e decidera' sull'ordine dei lavori e sulle varianti che risultassero necessarie, restando fermo che in nessun caso e per nessuna ragione lo Stato ed il comune potranno essere chiamati a rispondere delle maggiori spese che oltre a quelle della presente convenzione da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per la esecuzione dei lavori nel loro complesso.
[2]Ove la spesa complessiva, a lavori compiuti, riuscisse inferiore a quella di lire 3.600.000, aumentata degli interessi eventualmente maturati a senso dell'art. 20, l'avanzo corrispondente rimarra' disponibile per far fronte a maggiori spese che potessero occorrere all'Istituto per arredamento e materiale scientifico.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
