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Per gli atti, contratti e provvedimenti che sono di competenza del Consiglio' direttivo, anche ai termini del successivo art. 28, non occorrera' veruna autorizzazione ministeriale e gli atti, contratti e provvedimenti stessi non saranno soggetti al parere del Consiglio di Stato, a quello dei corpi tecnici consultivi dello Stato e al riscontro della Corte dei Conti.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
