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[1]Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Istituto, e compresi i trapassi di proprieta', sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e come fatti nell'interesse dello Stato.
[2]Saranno esenti dalla tassa di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi che derivano all'Istituto da contributi annui o versamenti di capitali, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e contributi di privati.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
