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[1]Lo sconto delle annualita' corrisposte dal comune non sara' computato per gli effetti di cui all'art. 179 della vigente legge comunale e provinciale.
[2]Le operazioni dipendenti dalla presente Convenzione saranno esenti da imposta di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
